LEGGE REGIONALE N. 16 DEL
9-06-1987
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo: a) di servizi per l' integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; b) dell' abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicaps; c) di servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l' accompagnamento ed il trasporto; d) della dotazione di attrezzature tecniche e dei sussidi didattici per l' integrazione scolastica e per le attivitą collegate, nonchč dell' attribuzione di assegni di studio per limitare l' aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell' Universitą ; e) di iniziative per la promozione culturale, l' educazione permanente e l' attivitą sportiva dei soggetti indicati nel precedente articolo 1; f) di iniziative di informazione nell' ambito della scuola e delle famiglie, d' intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicaps e disadattamento e sulle possibilitą di prevenzione nel pił vasto contesto della educazione sanitaria; g) di iniziative per la formazione la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori. |
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